Presentazione
sei in Giurisprudenza / Comunitaria / Corte di giustizia
Corte di giustizia

Ricorso proposto il 16 aprile 2008
Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania

(Causa C-160/08)


Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Kellerbauer e D. Kukovec, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo pubblicato i bandi di gara relativi agli appalti aggiudicati e avendo aggiudicato appalti di servizi nell'ambito del servizio di soccorso medico senza che fossero stati oggetto di un annuncio pubblico, ossia non in modo trasparente, ha violato gli obblighi che ad essa incombono in base alle direttiva 92/50/CEE e 2004/18/CE, nonché i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione riconosce di aver ricevuto varie denunce attinenti alla prassi delle aggiudicazioni di appalti di servizi nell'ambito del servizio pubblico di soccorso medico nella Repubblica federale di Germania. Con tali denunce è stato censurato che di norma gli appalti nel settore di cui trattasi non sarebbero stati oggetto di un annuncio pubblico né aggiudicati secondo regole di trasparenza. Secondo la Commissione il numero generalmente contenuto di gare a livello europeo per prestazioni di servizi di soccorso da parte di enti pubblici territoriali quali titolari del servizio pubblico di soccorso (13 pubblicazioni di bandi di gara in un periodo di sei anni, da parte di solamente undici dei più di 400 Landkreise [distretti territoriali] o kreisfreie Städten [città che di per sé costituiscono un distretto territoriale]) è indizio di una prassi diffusa in Germania consistente nell'aggiudicare tali prestazioni di servizi di soccorso in contrasto con le prescrizioni delle direttive sugli appalti pubblici europee e con i principi fondamentali di diritto comunitario. Inoltre tali appalti sarebbero stati assegnati in assenza misure che garantissero un'adeguata trasparenza e che evitassero discriminazioni.

Con siffatta prassi di aggiudicazione la Repubblica federale di Germania avrebbe quindi violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, nonché i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, e in particolare il divieto di discriminazione sotteso dai citati principi.

In quanto responsabili del servizio di soccorso medico gli enti locali corrispondevano al concetto di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50/CEE nonché dell'art. 1, n. 9, della direttiva 2004/18/CE. Va inoltre ritenuto pacifico che contratti, assegnati nell'ambito del servizio pubblico di soccorso, rappresentano appalti pubblici a titolo oneroso, i quali sono considerati dalle citate direttive e il cui valore oltrepassa manifestamente la soglia rilevante per l'applicazione delle direttive in parola. Dall'insieme delle dette circostanze risulta che i contratti di prestazioni di servizi in questione avrebbero dovuto essere aggiudicati in conformità della procedura prevista dalle direttive e nel rispetto delle loro disposizioni generali sulla parità di trattamento e non discriminazione.

Poiché nel caso di specie si tratta di contratti che presentano un interesse transfrontaliero certo, le aggiudicazioni avvenute senza trasparenza avrebbero violato non solo gli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, ma altresì i principi fondamentali generali di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi del Trattato CE.

Prestazioni di servizi di soccorso, come anche servizi di trasporto e prestazioni mediche nel quadro del servizio pubblico di soccorso, non ricadono nelle eccezioni stabilite dall'art. 45 CE in combinato disposto con l'art. 55 CE, secondo cui sono escluse dal capo del Trattato CE sul diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. La deroga di cui all'art. 45 del Trattato CE, che in quanto eccezione alle libertà fondamentali va interpretata restrittivamente, si limita rigorosamente alle attività le quali partecipino in maniera diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. La questione se vi sia esercizio dei pubblici poteri non è da risolvere con riferimento al carattere di diritto pubblico dell'attività di cui si tratti, ma piuttosto risulta determinante la possibilità di essere in grado di opporre ai cittadini diritti sovrani e potere coercitivo.

La Commissione è convinta che la prassi di attribuzione di appalti pubblici nell'ambito del servizio di soccorso potrebbe essere configurata in modo da assicurare un servizio di soccorso rapido, di livello elevato e che coprisse tutto il territorio anche con la partecipazione di prestatori di servizi stranieri.
 

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a cura di prof. Gian Antonio Benacchio e dott. Michele Cozzio