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sei in Giurisprudenza / Comunitaria / Corte di giustizia |
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Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta il 7 aprile 2008
Hochtief AG e Linde-Kca-Dresden GmbH / Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Dönt?bizottság
(Causa C-138/08)
Giudice del rinvio
F?városi Ítél?tábla
Parti
Ricorrente: Hochtief AG e Linde-Kca-Dresden GmbH
Convenuta: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Dönt?bizottság
Interveniente: Budapest F?város Önkormányzata
Questioni pregiudiziali
Se sia applicabile il regime di cui all'art. 44, n. 3, della direttiva 2004/18/CE 1, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori [, di forniture e di servizi], che ha sostituito l'art. 22 della direttiva del Consiglio 93/77/CEE 2, qualora l'inizio della procedura di appalto si sia verificato in un lasso di tempo in cui la direttiva 2004/18/CE era già entrata in vigore, ma non era ancora scaduto il periodo concesso agli Stati membri per l'attuazione della direttiva in parola, così che quest'ultima non era ancora stata recepita nel diritto interno.
Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo, si chiede altresì alla Corte di giustizia se, in caso di procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, considerato che l'art. 44, n. 3 della direttiva 2004/18/CE stabilisce che "[i]n ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza", si debba interpretare la limitazione del numero di candidati idonei nel senso che nella seconda fase - quella relativa all'aggiudicazione dell'appalto - debba esserci invariabilmente un numero minimo di candidati (pari a tre).
Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, si chiede altresì alla Corte di giustizia se il requisito che "vi sia un numero sufficiente di candidati idonei", di cui all'art. 22, n. 3 della direttiva del Consiglio 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (in prosieguo: la "Direttiva"), si debba interpretare nel senso che, quando non si raggiunga il numero minimo (tre) di candidati idonei invitati a partecipare, l'iter della procedura non possa proseguire con l'invito a presentare offerte.
Qualora la Corte di giustizia risolva la terza questione in senso negativo, si chiede altresì se l'art. 22, n. 2, secondo comma, della Direttiva, collocato fra le disposizioni relative alle procedure ristrette, in base al quale "[i]n ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale", si applichi alle procedure negoziate in due fasi disciplinate al n. 3.