Presentazione
sei in Giurisprudenza / Comunitaria / Corte di giustizia
Corte di giustizia

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta il 9 aprile 2008

Club Hotel Loutraki A.E., Athinaïki Techniki A.E. e Evangelos Marinakis / Ethniko Symvoulio Radiotileorasis e Ypourgos Epikrateias

(Causa C-145/08)

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Club Hotel Loutraki A.E., Athinaïki Techniki A.E. e Evangelos Marinakis

Convenuti: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis e Ypourgos Epikrateias

Intervenienti: Athens Resort Casino Αnonimi etaireia symmetochon, Εlliniki Technodomiki Tev A. E., Hyatt Regency Xenodocheiaki Kai Toyristiki (Grecia) Α.Ε. e Leonidas Bobolas

Questioni pregiudiziali

Se costituisca una concessione, come tale non disciplinata dalla direttiva 92/50/CEE, un contratto con cui l'amministrazione aggiudicatrice affida all'appaltatore la gestione di un casinò, la realizzazione di un piano di sviluppo consistente nella ristrutturazione dei locali del casinò e nella valorizzazione imprenditoriale delle possibilità offerte dalla licenza relativa a tale casinò e nel quale è inclusa una clausola in base alla quale, se nella zona - intesa in senso ampio - in cui si trova il casinò di cui trattasi dovesse legalmente entrare in funzione un altro casinò, l'autorità aggiudicatrice assume l'obbligo di pagare all'appaltatore un risarcimento.

In caso di soluzione negativa della prima questione pregiudiziale: se un mezzo di ricorso esperito dai partecipanti ad una procedura di gara d'appalto pubblico di natura mista, che prevede anche la prestazione di servizi compresi nell'allegato IB della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209), con il quale si lamenta la violazione del principio della parità di trattamento dei partecipanti alla gara (principio enunciato all'art. 3, n. 2, della direttiva in parola), rientri nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395), oppure se tale applicazione sia esclusa, nella misura in cui alla procedura di aggiudicazione del summenzionato appalto per la prestazione di servizi, in conformità a quanto previsto all'art. 9 della direttiva 92/50/CEE, si applicano solo gli artt. 14 e 16 della medesima.

In caso di soluzione affermativa della seconda questione pregiudiziale: qualora si ammetta che, in linea di principio, non è contraria al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della direttiva 89/665/CEE, una norma nazionale secondo la quale solo l'insieme dei membri di un consorzio senza personalità giuridica, consorzio che abbia partecipato senza successo ad una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, e non singoli membri del medesimo, può proporre ricorso contro l'atto di aggiudicazione, ciò valendo anche quando il ricorso sia stato inizialmente esperito da tutti i membri del consorzio in comune, ma sia infine risultato irricevibile rispetto a taluni di essi, se, in sede di applicazione della summenzionata direttiva, prima di dichiarare la detta irricevibilità, sia necessario accertare se questi singoli membri conservino dopo di ciò, il diritto di adire un altro giudice nazionale per ottenere il risarcimento eventualmente previsto da una norma di diritto nazionale.

In una situazione in cui esisteva una giurisprudenza costante di un giudice nazionale che ammetteva che anche un singolo membro di un consorzio potesse validamente esperire un mezzo di ricorso contro un atto adottato nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, se sia compatibile con le disposizioni della direttiva 89/665/CEE, interpretata alla luce dell'art. 6 della CEDU in quanto principio generale del diritto comunitario, il rigetto del mezzo di ricorso come irricevibile, a causa del mutamento di tale costante giurisprudenza, senza dare preliminarmente al ricorrente la possibilità di sanare tale irricevibilità né, comunque, quella di presentare, in conformità al principio del contraddittorio, le proprie osservazioni sulla questione.

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a cura di prof. Gian Antonio Benacchio e dott. Michele Cozzio