Presentazione
sei in Giurisprudenza / Comunitaria / Corte di giustizia
Corte di giustizia

Ricorso proposto il 30 novembre 2007 
Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania 

(Causa C-536/07)

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. D. Kukovec e sig. R. Sauer, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 7 nel combinato disposto con il successivo art. 11 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, avendo il comune di Colonia concluso con la società immobiliare Köln Messe 15-18 GbR (attualmente società immobiliare Köln Messe 8-11) il contratto del 6 agosto 2004, senza aver indetto un bando di gara al livello europeo come previsto dalle menzionate disposizioni comunitarie;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 7 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici dei lavori (in prosieguo: la "direttiva"), imponeva ai committenti pubblici il rispetto di determinate procedure nell'attribuzione di appalti di lavori pubblici. In tale contesto, la procedura della trattativa privata può essere applicata solamente in casi eccezionali e solamente in presenza di determinate condizioni, laddove, di norma, occorre invece applicare le procedure aperte ovvero quelle ristrette. Affinché si realizzi nel settore degli appalti pubblici un'effettiva concorrenza occorre, inoltre, che i bandi di gara vengano resi noti, di regola, nell'intera comunità. L'art. 11 della direttiva detta le relative disposizioni in materia di pubblicità.

Il ricorso riguarda l'attribuzione di un appalto di lavori pubblici da parte del comune di Colonia ad una società di investimenti privata, avvenuta senza il rispetto della necessaria procedura, segnatamente senza pubblicità. Oggetto dell'appalto è la costruzione di quattro sale di esposizione fieristica destinate ad essere utilizzate dalla società KölnMesse GmbH, società privata controllata dal comune di Colonia. Secondo l'appalto di quo, la detta società di investimenti è tenuta a realizzare le nuove sale di esposizione con i relativi accessori sulla base di dettagliati capitolati di appalto. Il comune di Colonia ha preso in locazione i detti immobili per un periodo di 30 anni a fronte di un canone complessivo di oltre 600 milioni di Euro. Mediante un contratto di sublocazione i menzionati edifici verranno poi sublocati alla società KölnMesse GmbH, organizzatrice della fiera.

A parere della Commissione si tratta, nella specie, di un appalto di lavori pubblici che avrebbe dovuto essere aggiudicato secondo le procedure previste dalla detta direttiva, mediante un bando di gara a livello europeo. In primo luogo, il comune di Colonia, quale ente locale, costituisce un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva, tenuta, con riguardo all'attribuzione degli appalti ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva medesima, all'osservanza delle norme procedurali ivi previste. In secondo luogo, il contratto de quo, aldilà del suo nomen iuris di "contratto di locazione" apparentemente attributivo di un diritto d'uso (a titolo oneroso), dev'essere invece considerato quale appalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva, per i seguenti motivi:

Nella definizione comunitaria di appalto di lavori pubblici sono stati ricompresi anche contratti volti all'attribuzione di un diritto d'uso su un edificio non ancora esistente ma precisamente descritto, nel relativo capitolato d'appalto, dall'ente pubblico committente. Atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte, la classificazione di un contratto in presenza di elementi differenti deve essere operata alla luce del suo oggetto principale, il nomen iuris di (contratto di locazione) utilizzato nella specie e l'eventuale classificazione come tale secondo il diritto tedesco, restano irrilevanti ai fini della direttiva.

Per quanto attiene al contratto de quo, dal contesto economico e dalle circostanze in cui il contratto è stato concluso, risulta che, nel contratto principale, l'interesse delle parti era principalmente volto alla realizzazione delle sale di esposizione fieristiche sulla base del dettagliato capitolato d'appalto fornito dal comune di Colonia. L'elemento principale del contratto risiede, quindi, nel finanziamento di una prestazione edile a fronte di un corrispettivo scaglionato nel tempo. Da un punto di vista economico, il contratto de quo conduce allo stesso risultato dell'attribuzione di un appalto di lavori pubblici.

Ai fini della direttiva resta inoltre irrilevante la circostanza che l'ente pubblico committente divenga, o meno, proprietario dell'erigendo edificio, ovvero se intenda utilizzare l'edificio in proprio ovvero metterlo a disposizione della collettività o di determinati terzi.

Il diritto d'uso costituisce, nella specie, una mera conseguenza della circostanza che il terreno (e, pertanto, secondo il diritto tedesco necessariamente anche gli erigendi edifici) sono di proprietà del costruttore privato. La circostanza che l'utente futuro delle sale d'esposizione di cui trattasi sia la società KölnMesse GmbH nulla toglie al fatto che la controparte contrattuale della società di investimenti è unicamente il comune di Colonia, il quale è pertanto unico beneficiario effettivo della prestazione contrattuale.

Considerato che, nella specie, non sussistono elementi che legittimino l'attribuzione dell'appalto mediante trattativa privata senza previa pubblicità, la Commissione deve necessariamente ritenere che, con la conclusione del contratto de quo da parte del comune di Colonia, quale amministrazione aggiudicatrice, senza previa pubblicità, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva.

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a cura di prof. Gian Antonio Benacchio e dott. Michele Cozzio