Presentazione
sei in Giurisprudenza / Comunitaria / Corte di giustizia
Corte di giustizia

Ricorso proposto il 4 luglio 2008
Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese 

Causa C-299/08

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Rozet e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Constatare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, 28 e 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE 1, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, avendo adottato e mantenuto in vigore gli articoli 73 e 74-IV del codice degli appalti pubblici, adottato con decreto 1º agosto 2006, n. 2006-975, in quanto tali disposizioni prevedono una procedura di aggiudicazione di appalti di definizione ("marchés de définition") che consente ad un'amministrazione aggiudicatrice di assegnare un appalto di esecuzione (di servizi, forniture o lavori) a uno dei titolari di appalti di definizione iniziali senza un nuovo bando di gara o, al massimo, con un bando di gara limitato ai detti titolari;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione contesta alla convenuta di permettere l'assegnazione di appalti pubblici tramite trattativa privata - o con una selezione operata tra un numero limitato di candidati - in casi non previsti dalla direttiva 2004/18/CE. Facendo una distinzione tra gare d'appalto per la definizione di ulteriori appalti e gare d'appalto per l'esecuzione degli stessi, e consentendo, a certe condizioni, l'assegnazione di queste ultime a uno dei titolari degli iniziali appalti di definizione senza un nuovo bando di gara o, almeno, con un bando di gara d'appalto limitato ai detti titolari, la regolamentazione francese viola, infatti, i principi fondamentali di uguaglianza e di trasparenza inerenti alla direttiva 2004/18/CE. Secondo la Commissione non è materialmente possibile che l'oggetto e i criteri di assegnazione di un appalto di esecuzione possano essere stabiliti con precisione in un momento in cui il progetto stesso non è ancora stato definito. L'appalto di definizione e l'appalto di esecuzione sarebbero due appalti ben distinti, ognuno con un suo oggetto e criteri propri di assegnazione e, per questi motivi dovrebbero quindi rispettare ciascuno quanto prescritto dalla direttiva 2004/18/CE.
 

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a cura di prof. Gian Antonio Benacchio e dott. Michele Cozzio