Presentazione
sei in Giurisprudenza / Comunitaria / Corte di giustizia
Corte di giustizia

SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)

10 gennaio 2008

«Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Mancata esecuzione – Sanzione pecuniaria»

Nella causa C-70/06,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE, proposto il 7 febbraio 2006,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis, A. Caeiros e P. Andrade, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes, dalla sig.ra P. Fragoso Martins e dal sig. J. de Oliveira, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), R. Schintgen, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 luglio 2007,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 ottobre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

– dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte 14 ottobre 2004, Commissione/Portogallo (causa C-275/03, non pubblicata nella Raccolta), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE;

– condannare la Repubblica portoghese a versare alla Commissione sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità pari a EUR 21 450 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sopra menzionata sentenza Commissione/Portogallo, a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza fino al giorno di esecuzione della detta sentenza Commissione/Portogallo;

– condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Ambito normativo

2 Il terzo, quarto e sesto ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) così recitano:

«considerando che l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione e che occorre, affinché essa sia seguita da effetti concreti, che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscano tale diritto;

considerando che l’assenza o l’insufficienza di mezzi di ricorso efficaci in vari Stati membri dissuade le imprese comunitarie dal concorrere nello Stato dell’autorità aggiudicatrice interessata; che è pertanto necessario che gli Stati membri interessati pongano rimedio a tale situazione;

(…)

considerando la necessità di garantire in tutti gli Stati membri procedure adeguate che permettano l’annullamento delle decisioni illegittime e l’indennizzo delle persone lese da una violazione».

3 L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 così dispone:

«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE, le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile (…) in quanto tali decisioni hanno violato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto».

4 A tenore dell’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665:

«Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:

(…)

c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione».

Fatti

La sentenza Commissione/Portogallo

5 Al punto 1 del dispositivo della citata sentenza Commissione/Portogallo, la Corte ha dichiarato e statuito:

«Non avendo abrogato il decreto legge 21 novembre 1967, n. 48 051, che subordina alla prova della colpa o del dolo la concessione del risarcimento danni alle persone lese da una violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici o delle norme nazionali che lo recepiscono, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, lett. c), della direttiva 89/665 (…)».

Il procedimento precontenzioso

6 Con lettera 4 novembre 2004, la Commissione ha chiesto alla Repubblica portoghese di comunicarle i provvedimenti che avrebbe adottato o che aveva l’intenzione di adottare al fine di modificare il diritto nazionale e di conformarsi così alla citata sentenza Commissione/Portogallo.

7 Nella risposta 19 novembre 2004, la Repubblica portoghese ha affermato, in sostanza, che un recente cambiamento di governo aveva comportato un ritardo nell’adozione dei provvedimenti che l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Portogallo implicava. Tale Stato membro ha altresì trasmesso alla Commissione un progetto di legge che abroga il decreto legge n. 48 051 e prevede un nuovo regime giuridico di responsabilità civile extracontrattuale dello Stato portoghese e degli altri enti pubblici interessati, chiedendole di indicare se le soluzioni adottate in tale progetto fossero conformi ai requisiti di una trasposizione corretta e completa della direttiva 89/665.

8 Il 21 marzo 2005, la Commissione inviava alle autorità portoghesi una lettera di messa in mora nella quale sosteneva, da un lato, che i cambiamenti di governo intervenuti non potevano, conformemente alla giurisprudenza della Corte, giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti dalla direttiva 89/665. Dall’altro lato, in tale lettera la Commissione ha rilevato che comunque il progetto di legge sopra menzionato, che peraltro non era stato ancora approvato dal Parlamento (Assembleia da República), non era conforme alla direttiva 89/665.

9 Non soddisfatta della risposta fornita dalla Repubblica portoghese il 25 maggio 2005, la Commissione, in data 13 luglio 2005, ha inviato a quest’ultima un parere motivato dove constatava che, non avendo ancora adottato i provvedimenti necessari che l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Portogallo implicava, tale Stato membro era venuto meno agli obblighi che ad esso incombevano ai sensi dell’art. 228, n. 1, CE. La Commissione ha invitato il detto Stato a conformarsi a tale parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dal ricevimento dello stesso.

10 Rispondendo al detto parere motivato in data 12 dicembre 2005, la Repubblica portoghese ha precisato che il progetto di legge 7 dicembre 2005, n. 56/X, sulla responsabilità civile extracontrattuale dello Stato e degli altri enti pubblici (in prosieguo: il «progetto di legge n. 56/X»), che abroga il decreto legge n. 48 051, era già stato presentato al Parlamento per l’approvazione definitiva e ne era stata chiesta l’iscrizione prioritaria ed urgente nell’ordine del giorno di tale assemblea.

11 Ritenendo che la Repubblica portoghese non avesse pur sempre ancora dato esecuzione alla citata sentenza Commissione/Portogallo, il 7 febbraio 2006, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sull’inadempimento ascritto

Argomenti delle parti

12 La Commissione ritiene che la Repubblica portoghese, non avendo abrogato il decreto legge n. 48 051, non ha adottato i provvedimenti necessari per dar esecuzione alla citata sentenza Commissione/Portogallo. Il governo portoghese si sarebbe di fatto limitato, al fine di conformarsi alla detta sentenza, ad adottare il progetto di legge n. 56/X. Orbene, quest’ultimo non sarebbe stato ancora approvato dal Parlamento e il suo contenuto non sarebbe comunque conforme ai requisiti di una corretta e completa trasposizione della direttiva 89/665.

13 La Repubblica portoghese sostiene, per contro, che il ricorso è infondato in quanto il regime figurante nel progetto di legge n. 56/X, per quanto non ancora definitivamente approvato dal Parlamento, costituisce una trasposizione adeguata delle disposizioni della direttiva 89/665 e garantisce l’integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla citata sentenza Commissione/Portogallo.

14 Tale Stato membro sostiene inoltre di avere sempre avuto «ferma intenzione» di istituire un regime di responsabilità civile degli enti di diritto pubblico conforme ai requisiti della direttiva 89/665, ma che difficoltà di ordine costituzionale, la cui natura e importanza dovrebbero quantomeno comportare un’attenuazione della sua responsabilità, hanno impedito di pervenire a siffatto risultato.

15 La Repubblica portoghese sostiene infine che, comunque, gli artt. 22 e 271 della sua Costituzione, come pure il nuovo codice di procedura dei Tribunali amministrativi, assicurano in misura sufficiente l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Portogallo, in quanto già prevedono la responsabilità dello Stato per danni causati da atti commessi dai propri funzionari e agenti.

Giudizio della Corte

16 Al punto 1 del dispositivo della citata sentenza Commissione/Portogallo, la Corte ha dichiarato che, non avendo abrogato il decreto legge n. 48 051, la Repubblica portoghese era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, lett. c), della direttiva 89/665.

17 Nell’ambito del presente procedimento per inadempimento, al fine di verificare se la Repubblica portoghese abbia adottato i provvedimenti che l’esecuzione della detta sentenza implica, si deve stabilire se sia stato abrogato il decreto legge n. 48 051.

18 Si deve a questo proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso a norma di tale disposizione (sentenze 12 luglio 2005, causa C-304/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6263, punto 30; 18 luglio 2006, causa C-119/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6885, punto 27, e 18 luglio 2007, causa C-503/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6153, punto 19).

19 Nella specie è pacifico che alla data alla quale è scaduto il termine impartito nel parere motivato inviatole il 13 luglio 2005, la Repubblica portoghese non aveva ancora abrogato il decreto legge n. 48 051.

20 Considerato quanto sopra precede, si deve concludere che, non avendo adottato le misure necessarie che l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Portogallo implica, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228, n. 1, CE.

21 Tale conclusione non può essere messa in discussione con l’argomento dedotto dalla Repubblica portoghese secondo il quale difficoltà di natura costituzionale le avrebbero impedito di pervenire all’approvazione definitiva di un testo che abroga il decreto legge n. 48 051 e, quindi, di dare esecuzione alla citata sentenza Commissione/Portogallo.

22 Infatti, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v. sentenza 18 luglio 2007, Commissione/Germania, cit., punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

23 Non può neppure essere accolto l’argomento della Repubblica portoghese secondo il quale la responsabilità dello Stato in ragione dei danni provocati da atti commessi dai propri funzionari e agenti è già prevista da altre disposizioni del proprio diritto nazionale. Infatti, come la Corte ha dichiarato al punto 33 della citata sentenza Commissione/Portogallo, tale circostanza è ininfluente sull’inadempimento consistente nell’aver lasciato in essere il decreto legge n. 48 051 nell’ordinamento giuridico interno. L’esistenza di siffatte disposizioni non può pertanto garantire l’esecuzione della detta sentenza.

24 Di conseguenza, si deve constatare che, non avendo abrogato il decreto legge n. 48 051, che subordina la concessione del risarcimento danni ai soggetti lesi da una violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici o di norme nazionali che lo recepiscono alla prova della colpa o del dolo, la Repubblica portoghese non ha adottato le misure necessarie che la menzionata sentenza Commissione/Portogallo implica, ed è di conseguenza venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell’art. 228, n. 1, CE.

Sulla sanzione pecuniaria

Argomenti delle parti

25 Basandosi sul metodo di calcolo definito nelle comunicazioni 96/C 242/07, del 21 agosto 1996, sull’applicazione dell’art. [228] del Trattato (GU C 242, pag. 6; in prosieguo: la «comunicazione del 1996»), e 97/C 63/02, del 28 febbraio 1997, sul metodo di calcolo della penalità prevista dall’art. [228] del Trattato CE (GU C 63, pag. 2; in prosieguo: la «comunicazione del 1997»), la Commissione ha proposto alla Corte di infliggere alla Repubblica portoghese una penalità di EUR 21 450 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Portogallo, a partire dalla data della pronuncia della emananda sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stato posto termine all’inadempimento constatato.

26 La Commissione ritiene che la condanna al pagamento di una penale costituisca la sanzione più appropriata per far cessare il più rapidamente possibile l’infrazione accertata. L’importo di tale penalità va calcolato moltiplicando un forfait di base di EUR 500 per un coefficiente di 11 (su una scala graduata da 1 a 20) a titolo della gravità dell’infrazione, un coefficiente di 1 (su una scala graduata da 1 a 3) a titolo della durata dell’infrazione, nonché un coefficiente di 3,9, calcolato sulla base del prodotto interno lordo della Repubblica portoghese e del numero di voti di cui tale Stato membro dispone al Consiglio dell’Unione europea, a titolo di capacità di pagamento del detto Stato membro.

27 La Repubblica portoghese sostiene che l’importo della penalità proposto dalla Commissione è manifestamente sproporzionato, tenuto conto delle circostanze della specie e non è conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte in materia.

28 Le obiezioni formulate da tale Stato membro vertono, in particolare, su due aspetti delle modalità di calcolo della penalità. In primo luogo, il coefficiente di gravità 11 applicato dalla Commissione sarebbe eccessivo per sanzionare un asserito inadempimento parziale di uno Stato membro nel settore dei pubblici appalti dal momento che nell’ambito dei ricorsi per inadempimento relativi a settori più sensibili di quello qui in considerazione, quali, in particolare, quelli della sanità pubblica (sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5047) o dell’ambiente (sentenza 25 novembre 2003, causa C-278/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-14141), la Commissione avrebbe proposto coefficienti di gravità rispettivamente 6 e 4. Di conseguenza, la Corte dovrebbe, nella presente fattispecie, fissare la penalità sulla base di un coefficiente di gravità non eccedente 4. In secondo luogo, conformemente al punto 13.3 della comunicazione della Commissione sull’attuazione dell’art. 228 CE [SEC(2005) 1658; in prosieguo: la «comunicazione del 2005»], il calendario di riferimento che si deve nella specie considerare per valutare la conformità della normativa nazionale di cui trattasi alla direttiva 89/665 dovrebbe avere una base annua e non, come chiesto dalla Commissione, una base giornaliera.

29 La Repubblica portoghese sostiene inoltre che, indipendentemente dalla riduzione dell’importo della detta penalità e dalla fissazione della periodicità di questa su base annua, la Corte dovrebbe disporre la sospensione dell’applicazione di tale sanzione fino all’entrata in vigore del progetto di legge n. 56/X. Tale possibilità sarebbe infatti prevista dal punto 13.4 della comunicazione del 2005, ai sensi del quale la Corte può, in casi eccezionali, disporre la sospensione della penalità qualora uno Stato membro abbia già adottato le misure necessarie per conformarsi ad una sentenza che accerta un inadempimento, ma deve inevitabilmente trascorrere un certo lasso di tempo prima che il risultato richiesto venga raggiunto. Orbene, la Repubblica portoghese ritiene che tale sarebbe nella specie il caso.

Giudizio della Corte

30 La Corte, siccome ha accertato che la Repubblica portoghese non si è conformata alla sua menzionata sentenza Commissione/Portogallo, può, a norma dell’art. 228, n. 2, terzo comma, CE, infliggere a tale Stato membro il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

31 Si deve a questo proposito ricordare che spetta alla Corte, in ciascuna causa, valutare, alla luce delle circostanze della specie, le sanzioni pecuniarie da adottare (sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 86, e 14 marzo 2006, causa C-177/04, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2461, punto 58).

32 Nella specie, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, la Commissione propone alla Corte di infliggere una penalità alla Repubblica portoghese.

33 Tale proposta è basata sul metodo di calcolo che la Commissione ha definito nelle sue comunicazioni del 1996 e del 1997. Si deve del resto precisare che tali due comunicazioni sono state sostituite dalla comunicazione del 2005 che, conformemente al suo n. 25, si applica alle decisioni di adire la Corte ai sensi dell’art. 228 CE adottate dalla Commissione a partire dal 1° gennaio 2006.

34 A questo proposito, si deve innanzi tutto rilevare che le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un’utile base di riferimento (v. citate sentenze Commissione/Grecia, punto 80, e Commissione/Spagna, punto 41). Parimenti, orientamenti quali quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta da tale istituzione (v., in tal senso, citate sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 85, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punto 70).

35 La Corte ha altresì precisato che la condanna al pagamento di una penalità e/o di una somma forfettaria è intesa a svolgere su uno Stato membro che non ottempera all’obbligo di esecuzione di una sentenza per inadempimento una pressione economica che lo spinga a porre fine all’inadempimento accertato. Le sanzioni pecuniarie inflitte devono pertanto essere decise in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro in questione modifichi il suo comportamento (v., in tal senso, citate sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 91, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punti 59 e 60).

36 Orbene, nella specie, è giocoforza constatare che, nel corso dell’udienza della Corte del 5 luglio 2007, l’agente della Repubblica portoghese ha confermato che il decreto legge n. 48 051 era ancora in vigore in tale data.

37 Poiché si deve considerare che l’inadempimento di cui trattasi perdurava alla data alla quale la Corte ha esaminato i fatti, è giocoforza constatare che, come proposto dalla Commissione, la condanna della Repubblica portoghese al pagamento di una penalità costituisce uno strumento adeguato per spingere quest’ultima ad adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla menzionata sentenza Commissione/Portogallo (v., in tal senso, citate sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 31; 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punto 21, e Commissione/Italia, punto 33).

38 Per quanto poi riguarda le modalità di calcolo dell’importo di una siffatta penalità, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare tale penalità in modo tale che questa, da un lato, sia adeguata alle circostanze e, dall’altro, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v., in particolare, citate sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 103, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punto 61).

39 In questa prospettiva, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’uniforme ed efficace applicazione del diritto comunitario sono, in linea di principio, la durata dell’infrazione, il suo grado di gravità e la capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi. Per l’applicazione di tali criteri si deve tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici come pure dell’urgenza di indurre lo Stato membro di cui trattasi a conformarsi ai suoi obblighi (v., in particolare, citate sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 104, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punto 62).

40 Per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità dell’infrazione e, in particolare, le conseguenze dell’omessa esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Portogallo sugli interessi privati e pubblici, si deve ricordare che, conformemente al terzo ‘considerando’ della direttiva 89/665, l’apertura dei pubblici appalti alla concorrenza comunitaria richiede un accrescimento sostanziale delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione. Orbene, affinché a tale apertura seguano effetti concreti, è necessario che esistano strumenti di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del diritto comunitario in materia di pubblici appalti o norme nazionali che recepiscano tale diritto.

41 A tal fine, l’art. 1, n. 1, della detta direttiva fa obbligo agli Stati membri di garantire che le decisioni illegittime delle autorità aggiudicatrici possano costituire oggetto di ricorsi efficaci e quanto più rapidi possibile, mentre l’art. 2, n. 1, lett. c), mette l’accento sul fatto che è importante prevedere procedimenti nazionali che consentano di accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi da una tale violazione.

42 Orbene, l’omessa abrogazione, da parte della Repubblica portoghese, del decreto legge n. 48 051 che subordina la concessione del risarcimento dei danni ai singoli alla produzione della prova della colpa o del dolo imputabile allo Stato portoghese o a enti pubblici interessati deve considerarsi seria in quanto, pur non rendendo impossibili i ricorsi giurisdizionali promossi dai singoli, produce tuttavia il risultato, come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, di rendere tali ricorsi più difficili e più onerosi ed è così di ostacolo alla piena efficacia della politica comunitaria in materia di pubblici appalti.

43 Si deve cionondimeno rilevare che il coefficiente 11 (su una scala graduata da 1 a 20) proposto dalla Commissione appare, nella specie, eccessivo, mentre il coefficiente 4 riflette in modo più appropriato il grado di gravità dell’infrazione di cui trattasi.

44 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il coefficiente relativo alla durata dell’infrazione, la proposta della Commissione, intesa a che questo sia fissato a 1, non può essere accolta. Dagli atti risulta infatti che tale coefficiente è stato calcolato sulla base del lasso di tempo intercorso tra la data della pronuncia della menzionata sentenza Commissione/Portogallo, e quella della presentazione del presente ricorso.

45 Orbene, si deve ricordare che la durata dell’infrazione deve essere valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza 14 marzo 2006, Commissione/Francia, cit., punto 71).

46 Nella specie, l’inadempimento della Repubblica portoghese al suo obbligo di dare esecuzione alla citata sentenza Commissione/Portogallo, perdura da più di tre anni visto il considerevole lasso di tempo trascorso dal 14 ottobre 2004, data della pronuncia della detta sentenza.

47 Ciò considerato, il coefficiente 2 (su una scala graduata da 1 a 3) appare più appropriato per rendere conto della durata dell’infrazione.

48 In terzo luogo, la proposta della Commissione, consistente nel moltiplicare un importo di base per un coefficiente basato sul prodotto interno lordo dello Stato membro interessato e sul numero di voti di cui questo dispone in seno al Consiglio, costituisce, in linea di principio, una maniera adeguata di tenere conto della capacità finanziaria di tale Stato membro, pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (v., in tal senso, citate sentenze Commissione/Grecia, punto 88; Commissione/Spagna, punto 59, e 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 109).

49 Tuttavia, nella specie, il coefficiente 3,9 proposto dalla Commissione non riflette in modo adeguato l’evoluzione dei fattori che stanno alla base della valutazione della capacità finanziaria della Repubblica portoghese, in particolare per quanto riguarda la crescita del suo prodotto interno lordo. Pertanto, come del resto risulta dal punto 18.1 della comunicazione del 2005, tale coefficiente deve essere portato da 3,9 a 4,04.

50 Parimenti, l’importo di base cui sono applicati i coefficienti moltiplicatori deve essere fissato in EUR 600, conformemente all’indicizzazione dell’importo di EUR 500 operato dalla Commissione al punto 15 di questa stessa comunicazione, al fine di tener conto dell’evoluzione dell’inflazione dopo la pubblicazione della comunicazione del 1997.

51 Tenuto conto di tutto quanto precede, la moltiplicazione dell’importo di base di EUR 600 per coefficienti fissati a 4, a titolo della gravità dell’infrazione, a 2, a titolo della durata di questa, e a 4,04, a titolo della capacità finanziaria dello Stato membro interessato, approda, nella specie, ad un importo di EUR 19 392 per ogni giorno di ritardo. Questo importo deve essere considerato adeguato tenuto conto delle finalità della penalità quali menzionate al punto 35 della presente sentenza.

52 Per quanto riguarda la periodicità della penalità, nella presente causa, che ha ad oggetto l’esecuzione di una sentenza della Corte che implica l’adozione di una disposizione di legge di modifica, si deve optare per una penalità inflitta su base giornaliera (v., in tal senso, sentenza 14 marzo 2006, Commissione/Francia, cit., punto 77).

53 Non possono infine essere accolti gli argomenti della Repubblica portoghese secondo i quali la Corte può disporre, nella specie, la sospensione della penalità, ai sensi del punto 13.4 della comunicazione del 2005. Infatti, a prescindere dal fatto che, com’è ricordato al punto 34 della presente sentenza, tale comunicazione non vincola la Corte, è sufficiente rilevare che comunque, contrariamente a quanto richiesto al detto punto 13.4 per la concessione di una siffatta sospensione, le misure che l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Portogallo comporta, non sono state adottate.

54 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, la Repubblica portoghese va condannata a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 19 392 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Portogallo, a partire dal giorno della pronuncia della presente sentenza fino all’esecuzione della detta sentenza Commissione/Portogallo.

Sulle spese

55 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica portoghese, quest’ultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) Non avendo abrogato il decreto legge 21 novembre 1967, n. 48 051, che subordina il risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto comunitario in materia di pubblici appalti o di norme nazionali che recepiscono tale diritto alla prova della colpa o del dolo, la Repubblica portoghese non ha adottato le misure necessarie che l’esecuzione della sentenza 14 ottobre 2004, Commissione/Portogallo (causa C-275/03) implica, ed è di conseguenza venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228, n. 1, CE.

2) La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 19 392 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla menzionata sentenza 14 ottobre 2004, Commissione/Portogallo, a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza fino all’esecuzione della detta sentenza 14 ottobre 2004.

3) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

 

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a cura di prof. Gian Antonio Benacchio e dott. Michele Cozzio