Presentazione
sei in Giurisprudenza / Comunitaria / Corte di giustizia
Corte di giustizia

Ricorso proposto il 24 giugno 2008 
Commissione/Repubblica federale di Germania 

(Causa C-271/08)

Parti

Ricorrente: Commissione (rappresentanti: G. Wilms e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, considerato che talune amministrazioni e imprese locali con oltre 1.218 dipendenti hanno stipulato contratti di servizi relativi alla previdenza integrativa aziendale direttamente con gli enti e le imprese indicate dall'art. 6 del TV-EUmw/VKA, senza aver indetto un bando di gara a livello europeo, ha violato, fino al 31 gennaio 2006, l'art. 8, in combinato disposto con i titoli da III a VI della direttiva 92/50/CEE1 e, a decorrere dal 1° febbraio 2006, l'art. 20, in combinato disposto con gli artt. da 23 a 55 della direttiva 2004/18/CE 2.

Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

In Germania i lavoratori possono richiedere ai propri datori di lavoro l'imputazione di parte della propria retribuzione futura - sino ad un massimo del 4 % del livello della retribuzione valida ai fini assicurativi al regime previdenziale generale - alla previdenza integrativa aziendale, mediante conversione in contributi pensionistici. Secondo il contratto collettivo relativo alla conversione della retribuzione in contributi pensionistici dei lavoratori dei servizi pubblici locali (in prosieguo: il "contratto collettivo"), l'esecuzione della conversione spetta alle amministrazioni o alle imprese locali. La conversione avrebbe dovuto essere eseguita da regimi pubblici integrativi o dalle imprese della Sparkassen-Finanzgruppe (società holding che controlla le casse di risparmio) o da assicurazioni locali. Normalmente, le amministrazioni o le imprese locali concludono contratti di assicurazione collettivi con gli enti summenzionati per tutti i propri dipendenti con cui abbia stipulato un accordo di conversione in contributi pensionistici.

Secondo gli elementi di cui dispone la Commissione, tali contratti relativi a prestazioni di servizi concernenti la previdenza integrativa aziendale stipulati dalle amministrazioni o dalle imprese locali direttamente con gli enti e con le imprese indicate nell'accordo collettivo senza indire un bando di gara a livello europeo.

Secondo la Commissione, i servizi relativi alla previdenza integrativa aziendale sono indicati nell'allegato I A, categoria 6, della direttiva 92/50/CEE e, dal 1° febbraio 2006, nell'allegato II, parte A, della direttiva 2004/18/CE. Trattasi di servizi relativi ad assicurazioni e fondi pensionistici, che non fanno parte dei regimi previdenziali obbligatori. Di conseguenza, i contratti di cui è causa, aggiudicati dalle amministrazioni locali, vale a dire, da autorità aggiudicatrici, costituiscono contratti di diritto pubblico a titolo oneroso stipulati per iscritto, ai sensi delle dette direttive. Inoltre, secondo la giurisprudenza, l'art. 1, lett. della direttiva 92/50/CEE non opera distinzioni tra i contratti aggiudicati da un'autorità aggiudicatrice per adempiere le proprie funzioni di interesse generale e quelli che non presentano alcun collegamento con tali funzioni. Per tale motivo, la Corte di giustizia ha respinto la tesi basata sullo status di entità aggiudicatrice funzionale. Pertanto, non si può accogliere quanto eccepito dalle autorità tedesche, secondo cui, con riguardo alla previdenza integrativa aziendale, le amministrazioni e le imprese locali costituirebbero autorità aggiudicatrici funzionali privatistiche ai fini del diritto degli appalti.

Inoltre, la Commissione ritiene che i contratti de quibus eccedano in larga misura le soglie di riferimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, per detto calcolo non occorre prendere come base ogni singolo contratto, ma deve tenersi conto della durata dell'accordo quadro, in considerazione del fatto che i singoli contratti stipulati tra il lavoratore e il datore di lavoro non costituiscono oggetto dell'aggiudicazione dell'appalto ai sensi del diritto comunitario degli appalti pubblici. Pertanto, il valore di cui si deve tener conto in un accordo quadro è pari al valore complessivo stimato, al netto dell'IVA, di tutti gli appalti previsti durante la vigenza dell'accordo quadro medesimo. Secondo le stime della Commissione, almeno 110 enti locali della Repubblica federale di Germania eccedono tale soglia.

Di conseguenza, le amministrazioni e le imprese locali non avrebbero potuto aggiudicare contratti di servizi relativi alla previdenza integrativa aziendale direttamente agli enti ed alle imprese indicate nel contratto collettivo, ma solo dopo aver indetto un bando di gara a livello europeo. Su tale valutazione non incide il fatto che la continuità della corresponsione della retribuzione sia disciplinata dal contratto collettivo. In primo luogo, la giurisprudenza della Corte di giustizia è univoca nel ritenere che, nel diritto comunitario, non sussiste un principio generale di contrattazione collettiva autonoma e, in secondo luogo, la Commissione non ritiene che il principio di autonomia contrattuale, ancorato nel Grundgesetz tedesco, sarebbe illecitamente limitato dall'obbligo legale, per le autorità aggiudicatrici, di indire bandi di gara pubblici.
 

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a cura di prof. Gian Antonio Benacchio e dott. Michele Cozzio