Presentazione
sei in Giurisprudenza / Comunitaria / Corte di giustizia
Corte di giustizia

Ricorso proposto il 24 giugno 2008
Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania 

(Causa C-275/08)

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

constatare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, in combinato disposto con l'art. 9, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture 1, a motivo del fatto che la Datenzentrale Baden-Württemberg ha affidato un appalto pubblico relativo alla fornitura e manutenzione di un software applicativo senza procedere ad una gara di appalto indetta a livello comunitario;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è la conclusione di un contratto per la fornitura di un software applicativo utilizzato per l'immatricolazione dei veicoli tra la Datenzentrale Baden-Württemberg e la Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). La controversa decisione di attribuzione dell'appalto sarebbe stata adottata nell'ambito di una procedura negoziata non preceduta da alcun bando di gara, nella quale le trattative si sarebbero svolte con la AKDB quale unico interlocutore.

Ad avviso della Commissione, ai fini dell'accertamento di un inadempimento nessun rilievo assume il fatto che il contratto abbia già costituito in Germania l'oggetto di una procedura di ricorso ai sensi della direttiva 89/665/CEE, dal momento che tra una procedura di ricorso dinanzi a giudici nazionali ed una procedura per inadempimento ex art. 226 CE sussisterebbero rilevanti differenze sostanziali sia sotto il profilo delle loro rispettive finalità, sia per quanto riguarda le parti e lo svolgimento del procedimento.

Il contratto di cui si discute configurerebbe un appalto pubblico di forniture ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 93/36/CEE. Secondo i dati in possesso della Commissione, il valore dell'appalto ammonterebbe ad EUR 1 milione circa e supererebbe quindi il valore di soglia fissato dalla direttiva. La Datenzentrale sarebbe una persona giuridica di diritto pubblico, che sarebbe stata creata allo specifico scopo di interesse generale di coordinare e promuovere l'elaborazione elettronica dei dati nella pubblica amministrazione. L'ente suddetto sarebbe inoltre posto sotto il prevalente controllo del Land Baden-Württemberg, che designerebbe più della metà dei membri del consiglio di amministrazione. Pertanto esso sarebbe un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 93/36/CEE, che sarebbe obbligata ad osservare, in sede di attribuzione di appalti pubblici ricadenti nell'ambito di applicazione di tale direttiva, le procedure previste da quest'ultima. Nessuna importanza ai fini dell'applicabilità della direttiva 93/36/CEE avrebbe il fatto che la Datenzentrale come pure la AKDB siano persone giuridiche di diritto pubblico.

Secondo quanto risulta alla Commissione, non consterebbero circostanze che possano giustificare un'attribuzione dell'appalto in forma esente da vincoli, ad esempio mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura negoziata avrebbe carattere eccezionale e potrebbe trovare applicazione unicamente in casi "determinati, dettagliatamente specificati". L'onere della prova riguardo alla sussistenza di circostanze eccezionali spetterebbe allo Stato membro che intenda farle valere. Poiché però la convenuta nel presente procedimento non avrebbe soddisfatto tale onere della prova, la Commissione afferma di essere obbligata a concludere che la Repubblica federale di Germania, per effetto della conclusione del contratto in questione senza previo svolgimento di una procedura di gara con pubblicazione del relativo avviso a livello comunitario, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, in combinato disposto con l'art. 9, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
 

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a cura di prof. Gian Antonio Benacchio e dott. Michele Cozzio