Presentazione
sei in Giurisprudenza / Comunitaria / Corte di giustizia
Corte di giustizia

Ricorso presentato il 19 settembre 2007 

Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana 

(Causa C-437/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che la Repubblica italiana, avendo il Comune di L'Aquila attribuito un appalto di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico di massa nella città di L'Aquila attraverso una procedura, quale quella propria della "finanza di progetto", finalizzata all'attribuzione di una concessione di lavori, ed avendo proceduto ad una modifica del progetto preliminare posto a base di gara successivamente alla pubblicazione del bando, è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 93/37/CEE1 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, ed in particolare dai suoi articoli 7 e 11, nonché dagli articoli 43 e 49 CE e dai principi di trasparenza e non discriminazione che ne costituiscono il corollario.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Comune di L'Aquila ha attribuito un appalto di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico di massa nella città di L'Aquila attraverso la procedura di "finanza di progetto", finalizzata all'attribuzione di una concessione di lavori e non di un appalto di lavori. Il suddetto Comune ha altresì proceduto ad una modifica del progetto preliminare posto a base di gara successivamente alla pubblicazione del bando.

A parere della Commissione la Convenzione stipulata tra il Comune di L'Aquila e il raggruppamento promotore dell'opera in tale ambito costituisce un appalto pubblico di lavori ai sensi del diritto comunitario. Di conseguenza, l'aggiudicazione di tale appalto mediante una procedura, quale quella propria della "finanza di progetto", finalizzata all'attribuzione di una concessione di lavori, è contraria alle regole di cui alla direttiva 93/37, e segnatamente ai suoi articoli 7 e 11. Inoltre, la modifica del progetto posto a base di gara, successivamente alla pubblicazione del bando, è in contrasto con i principi di trasparenza e non discriminazione, sui quali si fondano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 43 e 49 CE.
 

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a cura di prof. Gian Antonio Benacchio e dott. Michele Cozzio