Presentazione
sei in Giurisprudenza / Comunitaria / Corte di giustizia
Corte di giustizia

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALEJÁN MAZÁK

presentate il 20 novembre 2008 1

Causa C-489/06

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica ellenica

«Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Direttive 93/36/CEE e 93/42/CEE – Acquisto da parte di un ospedale di dispositivi medici recanti la marcatura di conformità CE – Misure di salvaguardia – Appalto pubblico di fornitura»

Con il presente ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, respingendo le offerte di dispositivi medici recanti la marcatura di conformità CE senza che, in ogni caso, le competenti amministrazioni aggiudicatrici degli ospedali greci si siano conformate alla procedura descritta nella direttiva del Consiglio 93/42/CEE (la direttiva sui dispositivi medici) (2), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 93/36/CEE (la direttiva sugli appalti pubblici di forniture) (3), nonché degli artt. 7 e 18 della direttiva 93/42.

I – Contesto normativo

A – Normativa comunitaria

2. Con riguardo alla direttiva 93/42, come chiarirò al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, nella sentenza Medipac-Kazantzidis (4) – pronunciata successivamente alla chiusura della fase scritta del presente procedimento – la Corte, a mio avviso, ha risolto il problema relativo agli obblighi delle autorità aggiudicatrici ed al procedimento che esse devono seguire in casi come quello che ha dato origine al presente procedimento. Pertanto, non ritengo necessario esporre l’intero contesto normativo della direttiva 93/42, atteso che nella sentenza Medipac-Kazantzidis vi si è provveduto in modo esauriente.

3. I nn. 1-4 dell’art. 8 della direttiva 93/36 prevedono, rispettivamente:

«1. Le specifiche tecniche di cui all’allegato III sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. L’amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora:

a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all’accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

b) l’applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l’applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio [(5)] (...) o della decisione 87/95/CEE del Consiglio [(6)] (...), ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;

c) l’applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni obblighi l’amministrazione ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso ovvero comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma soltanto nell’ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti

4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione».

4. L’allegato III alla direttiva 93/36, rubricato «Definizione di alcune specifiche tecniche», prevede quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. Specifiche tecniche: l’insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l’altro nei capitolati d’oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni; comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marchiatura e l’etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;

2. norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;

3. norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;

4. omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L’omologazione tecnica europea è rilasciata dall’organismo riconosciuto a tale scopo dello Stato membro;

5. prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

B – Normativa interna

5. La direttiva 93/36 è stata trasposta nell’ordinamento greco, in via principale, dal decreto presidenziale n. 370 (FEK A’ 199/1995). L’art. 16 di tale decreto riproduce, essenzialmente, il disposto dell’art. 8 della direttiva 93/36.

6. Il decreto interministeriale 19 agosto 1994, n. DY7/oik.2480, recante armonizzazione della normativa ellenica con la direttiva 93/42 (FEK B’ 679), ha trasposto tale direttiva nell’ordinamento giuridico greco.

7. Inoltre, l’Ethnikou Organismos Farmakon (autorità greca responsabile per la garanzia dell’applicazione delle direttive comunitarie relative a prodotti sanitari, dipendente dal Ministero della Sanità; in prosieguo: l’«EOF») è stato qualificato dall’art. 19 della legge n. 2889/2001 come autorità competente in materia di prodotti sanitari.

II – Fatti, fase precontenziosa del procedimento e conclusioni delle parti

8. Alla Commissione perveniva una denuncia attinente al fenomeno del rigetto di dispositivi medici – in particolare, suture chirurgiche – nell’ambito di appalti pubblici di forniture per ospedali pubblici in Grecia, rigetto basato su motivi attinenti alla «idoneità generale e sicurezza d’uso» dei dispositivi medesimi, pur in presenza della marcatura CE sui medesimi (7), e, in ogni caso, senza espletamento della procedura di garanzia prevista dalla direttiva 93/42.

9. In data 20 aprile 2004, nell’ambito dell’indagine condotta dalla Commissione, le autorità greche trasmettevano all’Istituzione la Circolare dell’EOF 2 aprile 2004, n. 19384 (in prosieguo: la «Circolare n. 19384»), nella quale si riconosceva che «taluni comitati competenti per gli approvvigionamenti degli ospedali hanno (...) respinto per ragioni di non conformità le offerte presentate da talune imprese relative ad una serie di dispositivi medici muniti di marcatura CE, in assenza di previo esame da parte dell’EOF», e che «in taluni casi la non conformità riguardava specifiche arbitrariamente fissate dagli ospedali». In detta circolare si affermava inoltre che «le imprese interessate avevano quindi adito l’autorità giudiziaria greca e le competenti istituzioni europee, le quali hanno deciso in senso favorevole alle imprese medesime». Secondo le autorità greche, la Circolare n. 19384 era quindi intesa a rammentare le regole procedurali al cui rispetto i comitati erano vincolati nonché dettagli della procedura medesima.

10. Alla luce di tali sviluppi, i servizi della Commissione informavano l’autore della denuncia che essi intendevano chiudere la pratica. Tuttavia, con lettera 8 novembre 2004, l’autore della denuncia forniva ulteriori informazioni dalle quali risultava che, malgrado la diffusione della circolare, i comitati competenti di taluni ospedali (ivi inclusi gli ospedali policlinici di Komotini, Messolonghi, Agios Nikolaos a Creta e Venizeleio-Pananeio di Heraklion a Creta) avrebbero continuato ad agire in violazione della disciplina vigente.

11. A titolo di esempio, in un determinato bando di gara, l’ospedale policlinico di Komotini avrebbe respinto gran parte dell’offerta del denunciante sulla base del rilievo che i dispositivi medici sarebbero inadeguati, ancorché provvisti della marcatura CE ed ancorché prodotti conformemente alla Pharmacopoeia europea. Pur avendo ricevuto la circolare dell’EOF, detto ospedale si era rifiutato di conformarsi all’indicazione di sottoporre i dispositivi stessi all’esame dell’EOF.

12. Analogamente, il policlinico di Messolonghi aveva respinto l’offerta del denunciante chiudendo il bando di gara senza né informarne l’EOF né inviare al medesimo campioni ai fini del controllo. Vicende analoghe si sarebbero verificate in un bando di gara indetto dal policlinico di Agios Nikolaos a Creta.

13. Infine, in un caso relativo ad un bando di gara indetto dal policlinico di Heraklion a Creta, quest’ultimo, sebbene avesse informato previamente l’EOF, conformemente alla circolare, aveva successivamente omesso di attenersi alla decisione del medesimo che aveva ritenuto sicuri i dispositivi medici in questione.

14. Sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmetteva alla Repubblica ellenica, in data 21 marzo 2005, una lettera di messa in mora, avviando il procedimento formale per inadempimento di uno Stato membro agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 226 CE.

15. Nella loro risposta datata 24 maggio 2005 le autorità greche non contestavano il fatto che taluni ospedali greci non agissero in senso conforme alla pertinente normativa comunitaria, limitandosi a sottolineare l’eccezionalità dei casi menzionati dalla Commissione. A parere delle autorità medesime, tali casi non costituivano prova della sussistenza di una violazione orizzontale della normativa comunitaria condotta su larga scala.

16. In data 19 dicembre 2005, la Commissione emanava un parere motivato in cui si affermava che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/36 e degli artt. 17 e 18 della direttiva 93/42 con riguardo all’attribuzione di contratti di forniture pubbliche di dispositivi medici, invitando lo Stato membro medesimo a conformarsi a detto parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

17. Nella sua risposta in data 9 febbraio 2006, la Repubblica ellenica deduceva di aver adottato tutti i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria e che i casi indicati nel parere motivato della Commissione costituivano mere eccezioni alla prassi generale, sottolineando inoltre che la normativa greca era, di per sé, conforme a quella comunitaria. La Repubblica ellenica faceva inoltre presente che, oltre alla Circolare n. 19384 ed al sollecito del 19 gennaio 2006, l’EOF svolgeva, su richiesta degli ospedali, controlli sistematici di qualità delle forniture. La Grecia sottolineava, infine, il fatto che il rispetto delle istruzioni dell’EOF da parte degli ospedali nazionali stava diventando sempre più sistematico.

18. Tuttavia, sulla base di nuove informazioni, la Commissione veniva a sapere che le violazioni di cui trattasi, in realtà, perduravano. Da tali informazioni risultava che gli incidenti erano tutt’altro che isolati ed eccezionali e, soprattutto, che l’illegittima condotta delle autorità aggiudicatrici non era oggetto di sanzione alcuna. Secondo quanto riferito dal denunciante, i casi in cui gli ospedali si attenevano alla normativa vigente erano piuttosto rari. Dalle informazioni pervenute alla Commissione risultava inoltre che l’EOF non era competente né ad esercitare alcun controllo amministrativo sugli ospedali né a disporre sanzione alcuna nei confronti dei medesimi e che nessun altro organo (giudiziario o di altro genere) previsto dall’ordinamento greco aveva esercitato poteri in tale settore. A sostegno degli addebiti dedotti, la Commissione si richiamava ad una serie di decisioni del Consiglio di Stato greco, supremo giudice amministrativo, in particolare al suo «comitato competente per le istanze di sospensione», a titolo di esempio della tendenza generale da parte dei giudici di respingere i ricorsi proposti contro le decisioni delle autorità aggiudicatrici adottate in violazione delle direttive e circolari vigenti in tale settore.

19. Conseguentemente, la Commissione riteneva che le violazioni, mai contestate dalle autorità greche quanto alla loro sussistenza, persistessero e che le misure adottate dalle autorità nazionali per porvi termine non fossero né sufficienti né effettive. La Commissione decideva quindi di adire la Corte.

20. Avendo presentato memorie scritte, nessuna delle parti chiedeva lo svolgimento di un’udienza.

21. La Commissione chiede che la Corte voglia:

– dichiarare che la Repubblica ellenica, respingendo le offerte di dispositivi medici recanti la marcatura di conformità CE, senza che, in ogni caso, le competenti amministrazioni aggiudicatrici degli ospedali greci si siano conformate alla procedura descritta nella direttiva 93/42, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/36 nonché degli artt. 17 e 18 della direttiva 93/42;

– condannare la Repubblica ellenica alle spese.

22. Il governo ellenico chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso.

III – Valutazione

A – Argomenti delle parti

23. La Commissione deduce che la direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, definisce un contesto preciso relativo alla definizione, da parte di ogni autorità aggiudicatrice, dei requisiti tecnici necessari dei prodotti inclusi in un’offerta. Ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva, il riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni è obbligatorio sia nel bando di gara sia nella valutazione della conformità dei prodotti oggetto dell’offerta. La Commissione sottolinea il fatto che le deroghe al principio posto dall’art. 8, n. 2, sono elencate esaustivamente dall’art. 8, n. 3.

24. La Commissione ribadisce inoltre che le gare indette dagli ospedali greci si riferiscono al requisito, previsto dall’art. 8, n. 2, della direttiva 93/36, di omologazioni tecniche europee specifiche dei prodotti sanitari, vale a dire la marcatura CE, prevista anche dalla direttiva 93/42. Tuttavia, le autorità aggiudicatrici hanno escluso le offerte di prodotti sanitari provvisti della marcatura CE, nonostante il fatto che l’esclusione su tale base non costituisca manifestamente una delle deroghe previste dall’art. 8, n. 3, della direttiva 93/36.

25. Per quanto riguarda la direttiva 93/42, concernente i dispositivi medici, la Commissione deduce che i procedimenti specifici ed esclusivi – per munire di certificato tali prodotti e immetterli sul mercato, nonché per contestare la loro idoneità – sono disciplinati in modo così dettagliato che non si può dubitare delle caratteristiche relative alla qualità certificate né sussiste alcuna discrezionalità da parte delle autorità nazionali oltre l’ambito fissato dalla direttiva.

26. La Commissione afferma che i requisiti essenziali di conformità e sicurezza che si applicano ai prodotti sanitari sono elencati nell’allegato I alla direttiva 93/42 e che i prodotti muniti di marcatura CE soddisfano tutti i detti requisiti. L’art. 3, in combinato disposto con l’art. 17 della direttiva 93/42, definisce la base per il riconoscimento che i prodotti de quibus sono conformi e possono circolare liberamente nel mercato interno.

27. La Commissione ritiene possibile che determinati prodotti medici, pur disponendo della marcatura CE, siano considerati dai medici pericolosi per la salute e la sicurezza dei pazienti. In tali casi, tuttavia, la Commissione chiarisce che tali prodotti possono essere respinti dalle autorità aggiudicatrici solo nel contesto del procedimento di salvaguardia previsto dagli artt. 8 e 18 della direttiva 93/42 e descritto nella Circolare n. 19384.

28. La Commissione sostiene che, invece di applicare il procedimento di salvaguardia, le autorità aggiudicatrici greche hanno direttamente respinto le offerte di prodotti medici muniti di marcatura CE.

29. Tuttavia, secondo la Commissione, risulta da consolidata giurisprudenza che l’esistenza di una direttiva di ravvicinamento delle normative degli Stati membri, come le direttive 93/36 e 93/42, che prevede che la conformità dei prodotti inclusi nelle offerte con tutti i requisiti tecnici della direttiva debba essere necessariamente certificata con la marcatura CE, fa sorgere l’obbligo di uno Stato membro di rispettare i procedimenti speciali della direttiva concernenti contestazioni relative alla validità della omologazione (8).

30. La Commissione sottolinea che, malgrado l’adozione della Circolare n. 19384 e l’invio di un sollecito due anni dopo, persiste la condotta illegittima delle autorità aggiudicatrici, nonché la carenza di controllo o di sanzione da parte delle autorità greche.

31. Il governo ellenico deduce che gli ospedali, nella loro funzione di autorità aggiudicatrici, ottemperano alle pertinenti disposizioni di diritto comunitario e di diritto interno in materia di appalti pubblici. A suo avviso, il fatto che alcuni ospedali non abbiano agito conformemente alle disposizioni comunitarie rilevanti costituisce solo un’eccezione alla regola generale dalla quale non può comunque dedursi l’esistenza di una violazione orizzontale della normativa comunitaria condotta su larga scala nella materia in esame.

32. Il governo ellenico, inoltre, sostiene che, in ogni caso, l’EOF ha distribuito la Circolare n. 19384 e, il 19 gennaio 2006, la Circolare n. 4051, che hanno entrambe avuto una funzione di sollecito quanto al modo di valutare correttamente i prodotti ai fini della loro fornitura. Di conseguenza, l’EOF ha adottato le misure necessarie al fine di garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Inoltre, il governo ellenico chiarisce che la ragione per cui non ha ancora determinato le sanzioni da infliggere agli ospedali che non operano conformemente alla pertinente normativa comunitaria è che gli ispettori del Soma Epitheoriton Ypiresion Ygeias kai Pronoias (Servizio per la salute e la prevenzione) stanno ancora conducendo un’inchiesta.

B – Analisi

33. In primo luogo, quanto alla direttiva 93/42, intendo richiamare la recente sentenza Medipac-Kazantzidis (9) – pronunciata successivamente alla conclusione della fase scritta del presente procedimento – in cui la Corte ha affermato che «un’autorità aggiudicatrice che ha bandito una gara d’appalto per la fornitura di dispositivi medici, precisando che questi ultimi devono essere conformi alla farmacopea europea e muniti della marcatura CE, [non può respingere], direttamente e senza avvalersi della procedura di salvaguardia prevista dagli artt. 8 e 18 della direttiva 93/42, per ragioni di tutela della salute, i materiali proposti quando essi rispettano tale requisito tecnico imposto. Se l’autorità aggiudicatrice ritiene che essi possano danneggiare la salute, deve informarne l’organo nazionale competente affinché venga avviata tale procedura di salvaguardia».

34. Essendo risolta tale parte della presente controversia, la questione principale che resta da analizzare è quella dell’onere della prova.

35. Al riguardo, la Commissione intende dimostrare, in base a taluni casi singoli, che la condotta degli ospedali greci, nella loro qualità di autorità aggiudicatrici, dimostra una costante prassi amministrativa che è illegittima e che non è né controllata né sanzionata dalle autorità competenti. Di conseguenza, la Commissione chiede che si dichiari che la Grecia è venuta meno, in genere, agli obblighi che ad essa incombono in forza del diritto comunitario.

36. Nella sentenza Commissione/Germania (10), la Corte ha affermato che, «anche se la normativa nazionale vigente è di per sé (...) compatibile con il diritto comunitario, un inadempimento può derivare dall’esistenza di una prassi amministrativa in contrasto con tale diritto».

37. La Corte ha affermato a tal riguardo, in un’altra sentenza Commissione/Grecia (11), di aver «già stabilito quali siano i criteri applicabili in ordine alla possibilità di accertare un inadempimento in base alla prassi amministrativa adottata in uno Stato membro. Infatti, in tali casi, l’inadempimento può essere dimostrato soltanto mediante una dimostrazione sufficientemente documentata e circostanziata della prassi rimproverata, occorre che tale prassi amministrativa presenti un certo grado di costanza e di generalità, e, per concludere in merito all’esistenza di una prassi generale e costante, la Commissione non si può basare su alcuna presunzione».

38. Nel caso in esame, la Commissione emanava in data 19 dicembre 2005 il parere motivato in cui si affermava che la Grecia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/36 e degli artt. 17 e 18 della direttiva 93/42 con riguardo all’attribuzione di contratti di forniture pubbliche di dispositivi medici, invitando lo Stato membro medesimo a conformarsi al detto parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

39. Nella sua risposta, in data 9 febbraio 2006, al parere motivato, la Grecia deduceva di aver adottato i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria, inter alia, con la diffusione della Circolare n. 19384 in data 2 aprile 2004 e del sollecito del 19 gennaio 2006, attirando l’attenzione degli ospedali sui loro obblighi di diritto comunitario. A mio avviso, tale approccio indica che il governo ellenico: i) ha riconosciuto la sussistenza delle situazioni di fatto sottese alle valutazioni esposte nel parere motivato; ii) nel tentare di porre rimedio al problema, ha adottato nuove misure (vale a dire, il sollecito del 19 gennaio 2006), e iii) non ha dato alcuna risposta, in sostanza, alla condotta che gli si rimproverava.

40. Nel proprio ricorso, la Commissione deduce che, malgrado l’adozione della Circolare n. 19384 e l’invio di un sollecito due anni dopo, persista tuttora la condotta illegittima da parte delle autorità aggiudicatrici nonché l’omesso controllo da parte delle autorità greche. A suo parere, i casi sottoposti alla sua attenzione sarebbero indicativi di quanto sembra costituire prassi comune negli ospedali greci, del fatto che le violazioni in questione sono tutt’altro che sporadiche ed eccezionali, come invece reiteratamente sostenuto dal governo ellenico, e che la condotta delle autorità aggiudicatrici competenti resterebbe priva di controllo.

41. Prima di esaminare la fondatezza degli addebiti della Commissione, analizzerò anzitutto l’argomento del governo ellenico secondo cui la Commissione non potrebbe fondatamente trarre conclusioni generali quanto all’esistenza di una violazione orizzontale e su larga scala del diritto comunitario dall’esame di casi specifici – considerati «eccezionali» dallo Stato membro medesimo – sulla base della presunzione di un preteso sistematico inadempimento da parte della Grecia agli obblighi ad essa incombenti.

42. Nel prosieguo, cercherò di dimostrare le ragioni per le quali, a mio parere, le pretese violazioni possono essere considerate di natura generale e continuativa.

43. In tale contesto, ritengo utile richiamare in extenso taluni pertinenti passi della sentenza Commissione/Irlanda (detta «Rifiuti irlandesi») (12), in cui la Corte ha affermato che, se è pur vero che incombe alla Commissione provare la sussistenza dell’affermato l’inadempimento (13), «gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’art. 10 CE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato [(14)] (…) In una simile prospettiva, si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione della direttiva, la Commissione, [che non dispone di propri poteri di indagine in materia], dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti nonché dallo Stato membro interessato [(15)] (…) Ne discende, in particolare, che, quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a dimostrare che determinati fatti si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti dalla Commissione e le conseguenze che ne derivano [(16)] (...) In simili circostanze, infatti, spetta innanzi tutto alle autorità nazionali effettuare i controlli necessari sul posto, in uno spirito di cooperazione leale, conformemente al dovere di ogni Stato membro, (...) di facilitare l’adempimento del compito generale della Commissione [(17)] (…) Pertanto, quando la Commissione si richiama a denunce circostanziate, dalle quali emergono ripetuti inadempimenti alle disposizioni della direttiva, spetta allo Stato membro interessato contestare in modo concreto i fatti da cui traggono origine tali denunce [(18)] (…) Del pari, quando la Commissione ha fornito elementi sufficienti da cui risulti che le autorità di uno Stato membro hanno sviluppato una prassi reiterata e persistente contraria alle disposizioni di una direttiva, spetta a tale Stato membro contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati in tal modo forniti nonché le conseguenze che ne derivano» (19).

44. Inoltre, nella sentenza Commissione/Italia (20), la Corte ha affermato che «[t]ale obbligo incombe agli Stati membri in virtù del dovere di leale cooperazione, enunciato all’art. 10 CE, durante tutto il procedimento di cui all’art. 226 CE».

45. È in tale contesto che esaminerò le opposte tesi delle parti.

46. Anzitutto, come affermato dalla Corte nella sentenza Commissione/Irlanda (21), «la Commissione può chiedere che la Corte constati inadempimenti di disposizioni di una direttiva derivanti dall’adozione di una prassi generalizzata in contrasto con queste ultime che sia stata adottata dalle autorità di uno Stato membro e, a tal fine, illustrare tale prassi facendo riferimento a situazioni specifiche».

47. Nella specie, ritengo che dagli atti di causa trasmessi alla Corte emerga che si sono verificati quantomeno quattordici episodi – a quanto risulta alla Commissione – di ospedali che hanno agito in qualità di autorità aggiudicatrici secondo le modalità erronee ed illegittime sopra descritte.

48. Detti quattordici casi di asserita violazione del diritto comunitario riguardano i seguenti ospedali: Attica, Agios Savvas di Atene, Elpis, Argos, ospedale Korgialeneio-Benakeio di Atene (Croce Rossa), policlinico Geniko Nosokomeio di Kalamata (nel Peloponneso), policlinico di Nauplia, policlinico pediatrico di Atene P. & A. Kyriakoy, Syros (isole Cicladi), policlinico di Sparta, policlinico Panakardiko di Tripolis, ospedale policlinico e ostetrico Elena Venizelou, policlinico Asklipieio Voulas Attiqus e Kos.

49. Dagli atti trasmessi alla Corte sembra che tale elenco comprenda anche taluni tra i più grandi ospedali in Grecia, vale a dire: Attico, Agios Savvas (noto ospedale oncologico), Korgialeneio-Benakeio, Kyriakoy e Elena Venizelou.

50. Inoltre, ritengo che i casi menzionati sembrano riflettere sia un’ampia estensione geografica, sia una serie differenti aree di specializzazione comprendenti ospedali policlinici, un ospedale pediatrico, uno oncologico ed uno ostetrico (22).

51. A tal riguardo, condivido l’opinione espressa dall’avvocato generale Geelhoed nelle conclusioni relative alla causa Commissione/Irlanda (23), secondo cui, «[a]ncorché taluni casi isolati possano, in sé stessi, risultare sufficienti a dimostrare una violazione, (...), un inadempimento strutturale fa riferimento a una prassi più generale, ovvero a una tendenza a ripetersi dell’inadempimento. Nel caso di una direttiva, ciò implica che il contenuto sostanziale della direttiva stessa non è stato attuato nella pratica, per qualsivoglia ragione, e che il risultato perseguito dalla direttiva non è stato raggiunto nello Stato membro. Un’indicazione in tale senso può essere data dal fatto che la pratica non è limitata ad una zona particolare all’interno dello Stato membro, bensì è più diffusa, giacché molte situazioni contrarie ai termini della direttiva si verificano simultaneamente nel territorio dello Stato membro», come sembra ricorrere, appunto, nella specie.

52. Infine, si deve tener presente, a tal riguardo, che i prodotti rilevanti nel presente procedimento sono prodotti che gli ospedali devono acquistare regolarmente e continuativamente. Pertanto, alla luce della natura dei prodotti oggetto del presente procedimento – rispetto, invece, ad un prodotto acquistato una tantum –, a mio avviso la prassi generale denunciata dalla Commissione può ritenersi, con tutta probabilità, continuativa.

53. Conseguentemente, ritengo che, alla luce delle considerazioni svolte supra, ai paragrafi 45-51, nonché dell’analogia e della frequenza delle fattispecie di cui trattasi, sembra sussistere, da parte delle autorità aggiudicatrici e della Repubblica ellenica, un inadempimento generalizzato e sistemico degli obblighi dettati dalle direttive 93/36 e 93/42 (24).

54. Ciò premesso, va osservato che, una volta che la Commissione abbia addotto sufficienti prove tali da dimostrare che le autorità di uno Stato membro hanno adottato una prassi ripetuta e persistente in contrasto con le disposizioni delle direttive 93/36 e 93/42, spetta a detto Stato membro contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti e le conseguenze che ne derivano.

55. Comunque, il punto cruciale del caso in esame è costituito dalla circostanza che il governo ellenico non ha contestato alcuna delle censure con riguardo a nessuno di tali ospedali (25). Inoltre, la Grecia non ha dedotto argomenti né prove specifiche per controbattere o confutare, in modo sostanziale e dettagliato, quanto dedotto dalla Commissione.

56. In realtà, nella Circolare n. 19384, nella fase precontenziosa e, in particolare, nella sua difesa nel presente procedimento, il governo ellenico riconosce il fatto che «alcuni ospedali non hanno agito conformemente alle disposizioni comunitarie rilevanti».

57. Pertanto, in considerazione dell’omessa contestazione, da parte del governo ellenico, delle censure della Commissione e della mancata sufficiente presentazione di prova contraria, tali censure devono considerarsi comprovate (26).

58. A mio avviso, la Commissione ha fornito una prova sufficiente della violazione del diritto comunitario da parte della Grecia. Tale prova è necessariamente rafforzata dal fatto, che emerge dagli atti presentati dinanzi alla Corte e non contestati dal governo ellenico, che la condotta illegittima delle autorità aggiudicatrici non è sottoposta né a controllo né a sanzione da parte di detto Stato membro.

59. Dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 43 risulta che la Grecia era tenuta, in forza dell’art. 10 CE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito in un procedimento ai sensi dell’art. 226 CE.

60. Pertanto, invece di limitarsi a negare (27) la possibilità, sulla base di casi singoli (che in ogni caso non contesta), di individuare un inadempimento generalizzato dei propri obblighi, la Grecia, conformemente all’art. 10 CE, avrebbe dovuto dimostrare i casi in cui le due direttive in oggetto sono state correttamente applicate. A tal fine, avrebbe dovuto presentare una stima del numero medio dei bandi di gara indetti annualmente da un ospedale, al fine di dimostrare che i casi noti alla Commissione erano realmente eccezionali, quanto al numero, alla diffusione territoriale ed al tipo di specializzazione, e che, con riguardo a tutti gli altri casi, essi non erano avvalorati da carenze generalizzate. Comunque, sia nella fase precontenziosa che nelle memorie scritte presentate nel presente procedimento, il governo ellenico ha manifestamente omesso di agire in tal senso.

61. Il governo ellenico si è limitato a dedurre, come argomento unico ed esclusivo, la mancata dimostrazione, da parte della Commissione, che i casi ad essa noti non costituiscono incidenti isolati ed eccezionali.

62. A mio avviso, in considerazione, da un canto, del numero, della diffusione territoriale e del tipo di specializzazione degli ospedali e, d’altro canto, del fatto che essi comprendono alcuni tra i maggiori ospedali della Grecia, risulta evidente che la condotta degli ospedali greci consiste in una violazione generalizzata e non può pertanto considerarsi limitata ai quattordici casi noti alla Commissione.

63. In realtà, come la Commissione ha dimostrato, il numero dei casi di violazione da parte delle autorità aggiudicatrici e la mancanza di controllo e di sanzione di tali condotte a livello amministrativo e giurisdizionale – sia in termini generali, sia nei casi singoli – inducono ad una conclusione differente da quella sostenuta dalla Grecia. Ritengo, pertanto, che sia la condotta delle autorità aggiudicatrici sia la prassi delle competenti autorità di controllo rendono di natura sistemica la violazione del procedimento legittimo.

64. La Commissione ha dimostrato che l’esistenza di situazioni di fatto di cui alle varie denunce, per numero e natura, sono spiegabili solamente alla luce di una tendenza all’inosservanza degli obblighi comunitari su vasta scala. In tale situazione, i diversi casi cui fanno riferimento le denunce, considerati nel loro insieme e inseriti nel relativo contesto, non possono essere considerati quali semplici incidenti isolati, ma piuttosto risultano sintomatici di una prassi politica o amministrativa non conforme agli obblighi dello Stato membro (28).

65. Senza dubbio, lo svolgimento di procedimenti di gara d’appalto in violazione della direttiva 93/36 da parte di un numero elevato di ospedali è in contrasto con gli obblighi che incombono alle autorità greche in forza dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/36.

66. Correttamente la Commissione sottolinea che le misure adottate dal governo ellenico per porre rimedio a tali violazioni, successivamente alla loro segnalazione da parte della Commissione, consistono esclusivamente nell’adozione, da parte dell’EOF, di un atto normativo, vale a dire la Circolare n. 19384, e nell’invio di un sollecito due anni dopo. Occorre rilevare che quest’ultimo è stato inviato in data 19 gennaio 2006, un mese dopo l’invio del parere motivato della Commissione alle autorità greche.

67. Dagli atti prodotti dinanzi alla Corte risulta comunque che la condotta illegittima delle autorità aggiudicatrici persiste, al pari dell’omissione di controlli e di sanzioni da parte delle autorità greche.

68. Alla luce delle suesposte considerazioni, concordo con la Commissione nel ritenere che i casi di cui essa è venuta a conoscenza costituiscono esempi indicativi di una prassi diffusa negli ospedali greci con riguardo alla fornitura di prodotti sanitari.

69. L’argomento delle autorità greche – che si fonda sull’esistenza di procedimenti nazionali (di ricorso), intesi al controllo di tutte le violazioni nel settore dei pubblici appalti – non giustifica la violazione della pertinente normativa comunitaria da parte dello Stato membro.

70. Come statuito dalla Corte nella sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame (29), «secondo la giurisprudenza costante, la facoltà degli amministrati di far valere dinanzi ai giudici nazionali disposizioni del Trattato aventi effetto diretto costituisce solo una garanzia minima e non è di per sé sufficiente ad assicurare la piena applicazione del Trattato».

71. In realtà, l’inadempimento di un obbligo conseguente alla prassi amministrativa di uno Stato membro presuppone che possa individuarsi un determinato modello di comportamento da parte delle autorità dello Stato membro convenuto (30).

72. A mio avviso, questo è quanto si verifica nella fattispecie in esame. Come emerge dagli atti di causa, la prassi amministrativa denunciata, illustrata da numerosi esempi, è chiaramente, in certa misura, di natura costante e generalizzata e si unisce, al contempo, con la carenza di controlli, esecuzione e sanzioni (31). Inoltre, secondo quanto dedotto dalla Commissione e chiarito al precedente paragrafo 18 – come risulta chiaro dalla generale tendenza a respingere i ricorsi avverso le decisioni delle autorità aggiudicatrici –, emerge che il Consiglio di Stato, lungi dal disapprovare l’interpretazione scorretta e illegittima delle disposizioni applicabili da parte delle autorità aggiudicatrici, l’ha invece avallata (32).

73. Ciò premesso, ritengo che continui a persistere la prassi amministrativa denunciata dalla Commissione nel modo precedentemente esposto. Inoltre, sembra che tale violazione da parte della Repubblica ellenica non possa solo produrre conseguenze in contrasto con specifici interessi tutelati dalle direttive 93/36 e 93/42, ma anche, più generalmente, con gli obiettivi perseguiti dalle direttive medesime.

74. In realtà, nel caso in esame, la situazione non è risolvibile semplicemente ponendo rimedio ad una serie di casi specifici di inosservanza degli obblighi comunitari in questione, bensì con la revisione della prassi politica ed amministrativa generale dello Stato membro di cui trattasi (33).

75. Inoltre, la conclusione secondo la quale la prassi amministrativa denunciata è chiaramente, in certa misura, di natura costante e generalizzata e si unisce, al contempo, con la carenza di controlli, esecuzione e sanzioni trova conferma, paradossalmente, nell’argomento del governo ellenico secondo cui le sanzioni non potevano (ancora) infliggersi atteso che, quando è stata depositata la controreplica, l’inchiesta del Servizio per la salute e la prevenzione era ancora in corso. Infatti, prima facie, tale inchiesta risulta indebitamente protratta, anche perché l’informazione emersa nel corso del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 226 CE avrebbe consentito alle autorità greche di portare avanti la propria inchiesta. In particolare, dagli atti di causa risulta che la Commissione ha informato la Grecia in ordine alla condotta delle autorità aggiudicatrici per la prima volta il 26 settembre 2003 e la Grecia ha depositato la sua controreplica il 19 aprile 2007. Pertanto, erano trascorsi almeno tre anni e mezzo dal momento in cui la Grecia è stata informata per la prima volta della condotta de qua.

76. A mio avviso, occorre rilevare che, nel caso in esame, ricorrono manifestamente i criteri della durata (il fatto che la situazione di inadempimento si sia prolungata per un lungo periodo di tempo) e della gravità (il grado in cui la situazione attuale all’interno dello Stato membro differisce dall’obiettivo perseguito dall’obbligo comunitario) (34).

77. Infine, il ricorso per inadempimento presenta un carattere di obiettività e il perdurare dell’inchiesta delle autorità non può giustificare l’inadempimento, da parte della Grecia, dei propri obblighi. Nella sentenza Commissione/Belgio (35), la Corte ha affermato che, «secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi e situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie».

78. Pertanto, dalla summenzionata giurisprudenza risulta che, in mancanza di elementi contrari presentati dal governo ellenico, occorre dichiarare che la Commissione ha dimostrato sufficientemente in diritto che la Grecia, respingendo le offerte di dispositivi medici recanti la marcatura di conformità CE, senza che, in ogni caso, le competenti amministrazioni aggiudicatrici degli ospedali greci si siano conformate alla procedura descritta nella direttiva 93/42, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle direttive 93/36 e 93/42 (36).

IV – Sulle spese

79. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha concluso nel senso della condanna alle spese della Grecia.

V – Conclusione

80. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di:

– dichiarare che la Repubblica ellenica, respingendo le offerte di dispositivi medici recanti la marcatura di conformità CE, senza che, in ogni caso, le competenti amministrazioni aggiudicatrici degli ospedali greci si siano conformate alla procedura descritta nella direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 29 settembre 2003, 1882/2003, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nonché degli artt. 17 e 18 della direttiva 93/42, concernente i dispositivi medici;

– condannare la Repubblica ellenica alle spese.

 

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Lingua originale: l'inglese.

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2 – Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 29 settembre 2003, 1882/2003 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 93/42»).

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3 – Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1993, L 199, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001 (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 93/36»). La direttiva 93/96 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114); tuttavia, nella fattispecie in esame trova applicazione la direttiva 93/36.

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4 – Sentenza 14 giugno 2007, causa C?6/05 (Racc. pag. I?4557).

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5 – Direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell’omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 217, pag. 21).

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6 – Decisione del Consiglio 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni (GU 1987, L 36, pag. 31).

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7 – Secondo quanto esposto nella denuncia, i comitati competenti composti di regola da medici dipendenti degli ospedali si ritengono autorizzati a verificare l’idoneità generale e la sicurezza d’uso dei dispositivi medici de quibus e, ritenendo che la marcatura CE non costituisca garanzia idonea e vincolante, rilevano spesso carenze nei relativi standard le quali, a parere dei comitati stessi, limiterebbero o persino invaliderebbero i certificati CE ufficiali.

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8 – La Commissione si riferisce alle sentenze 8 maggio 2003, causa C?14/02, ATRAL (Racc pag. I?4431), punti 50?53; 22 maggio 2003, causa C?103/01, Commissione/Germania (Racc. pag. I?5369), punti 28 e 29; 8 settembre 2005, causa C?40/04, Yonemoto, (Racc. pag. I?7755), punti 31 e 32, nonché alle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Medipac-Kazantzidis, citata supra alla nota 4, paragrafi 83?87.

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9 – Citata supra alla nota 4, paragrafo 55.

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10 – Sentenza 27 aprile 2006, causa C-441/02, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3449), punto 47, con rinvio alla sentenza 12 maggio 2005, causa C-278/03, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3747), punto 13. V. anche sentenza 14 giugno 2007, causa C-342/05, Commissione/Finlandia, (Racc. pag. I?4713), punto 22.

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11 – Sentenza 7 giugno 2007, causa C-156/04, Racc. I-4129, punto 50, con rinvio alla sentenza nella causa C-441/02, Commissione/Germania, citata supra alla nota 10, punti 49, 50 e 99, e la giurisprudenza citata. Per un caso in cui la Commissione non ha dimostrato l’esistenza in uno Stato membro di una prassi amministrativa con le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza della Corte, v. sentenza 12 maggio 2005, causa C-287/03, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-3761), punto 28.

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12 – Sentenza 26 aprile 2005, causa C-494/01 (Racc. pag. I-3331), punti 41?47. V. anche sentenza 26 aprile 2007, causa C-135/05, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3475), punti 26-32. Cfr. K. Lenaerts, «The Rule of Law and the Coherence of the Judicial System of the European Union», 44 CML Rev. (2007), 1636, nota 70, che, a sua volta, richiama P. Wennerås, «A New Dawn for Commission Enforcement under Articles 226 and 228 EC: General and Persistent (GAP) Infringements, Lump Sums and Penalty Payments», 43 CML Rev. (2006), 31, e A. Schrauwen, «Fishery, waste management and persistent and general failure to fulfil control obligations: The role of lump sums and penalty payments in enforcement actions under Community law», 18 Journal of Environmental Law (2006), 289.

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13 – V., segnatamente, sentenze 25 aprile 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 1791), punto 6, e 12 settembre 2000, causa C-408/97, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-6417), punto 15. Cfr. anche sentenza 22 settembre 1988, causa 272/86, Commissione/Grecia (Racc. pag. 4875), punto 21.

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14 – Sentenze Commissione/Paesi Bassi, causa C-96/81,, citata supra alla nota 13, punto 7, e Commissione/Paesi Bassi, causa C-408/97, citata supra alla nota 13, punto 16.

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15 – V., in senso analogo, sentenza Commissione/Paesi Bassi, causa C-408/97, citata supra alla nota 13, punto 17.

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16 – V., in tal senso, sentenza 9 novembre 1999, causa C-65/97, Commissione/Italia (Racc. pag. I-7773), detta «San Rocco», punti 84 e 86.

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17 – Sentenza San Rocco, citata supra alla nota 16, punto 85.

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18 – V., per analogia, sentenza Commissione/Grecia, causa 272/86, citata supra alla nota 13, punto 19.

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19 – V., per analogia, sentenze Commissione/Grecia, causa 272/86, citata supra alla nota 13, punto 21, e San Rocco, citata supra alla nota 16, punti 84 e 86.

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20 – Causa C-135/05, citata supra alla nota 12, punto 32.

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21 – Sentenza 25 ottobre 2007, causa C-248/05 (Racc. pag. I-9261), punto 64 e la giurisprudenza ivi richiamata.

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22 – Dai documenti trasmessi alla Corte risulta che la pratica denunciata riguarda una serie di altri ospedali, tra i quali: l’ospedale Ippokratio di Thessaloniki («uno dei maggiori del paese»), il policlinico di Trikala, l’ospedale G. Papanikolaou si Thessaloniki («uno dei maggiori del paese»), l’ospedale universitario di Patrasso, l’ospedale della marina militare greca di Atene, l’ospedale Agia Sofia di Atene («il più grande ospedale pediatrico del paese»), l’ospedale Kifisia per gli incidenti (KAT, «uno dei maggiori ospedali di Atene») e l’ospedale Tzanio («il maggior ospedale del Pireo»).

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23 – Causa C-494/01, citata supra alla nota 12, paragrafo 44.

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24 – In contrasto, ad esempio, alla situazione di cui alla sentenza 12 giugno 2003, causa C-229/00, Commissione/ Finlandia, Racc. pag. I-5727, punto 53.

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25– Cfr. la sentenza Commissione/Irlanda, causa C-494/01 citata supra alla nota 12, in cui l’Irlanda ha contestato la sussistenza della maggior parte delle censure della Commissione. Cfr. anche sentenza 27 aprile 1993, causa C-375/90, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-2055), punto 34, in cui, atteso che «la Grecia ha fornito, nelle sue memorie scritte e durante l’udienza, precisazioni dettagliate dirette a dimostrare che in realtà gli obblighi dell'allegato III erano stati rispettati, senza che l’esattezza di tali precisazioni venisse del resto contestata dalla Commissione», la Corte ha concluso che la Commissione non aveva dimostrato la pretesa violazione delle disposizioni del pertinente regolamento.

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26 – V. sentenza Commissione/Grecia, causa 272/86, citata supra alla nota 13, punto 21. V. anche sentenza 4 maggio 2006, causa C-508/03, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-3969), punto 80.

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27 – Cfr. quanto la Corte ha sostenuto, in sostanza, nella sentenza Commissione/Grecia, causa 272/86,, citata supra alla nota 13, affermando che, sebbene spetti alla Commissione provare quanto asserisce, lo Stato membro non può limitarsi, qualora la Commissione abbia fornito elementi sufficienti per dimostrare l’inadempimento, a negarne l’esistenza. Esso deve contestare in modo sostanziale e particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano. In mancanza di ciò, i fatti allegati si devono considerare provati.

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28 – V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed relative alla causa C-494/01, Commissione/Irlanda, citata supra alla nota 12, paragrafo 55.

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29 – Sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93 (Racc. pag. I-1029), punto 20.

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30 – K. Lenaerts,, D. Arts, I. Maselis, Procedural Law of the European Union, 2ª edizione, Londra 2006, pag. 133, punto 5-008, in cui si citano, a titolo di esempio, le sentenze 9 maggio 1985, causa 21/84, Commissione/Francia (Racc. pag. 1355); 18 febbraio 1986, causa 35/84, Commissione/Italia (Racc. pag. 545); 29 aprile 2004, causa C-150/00, Commissione/Austria (Racc. pag. I-887), e 2 dicembre 2004, causa C-41/02, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-11375).

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31– Analogamente alla sentenza Commissione/Irlanda, causa C-494/01, citata supra alla nota 12, risulta che la Grecia i) non ha costituito e/o attuato il contesto legislativo e amministrativo necessario ai fini di una corretta applicazione e attuazione delle disposizioni di cui alle direttive 93/36 e 93/42, nonché ii) non ha applicato né eseguito le disposizioni in casu. In realtà, sembra sussistere obiettivamente una tendenza generalizzata, da parte delle autorità greche, a tollerare situazioni di inosservanza delle disposizioni in esame (cfr. sentenza Commissione/Irlanda, causa C-494/01, citata supra alla nota 12, punto 132).

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32 – Con riguardo alla compatibilità con il diritto comunitario di una prassi relativa ad una disposizione «neutra» della normativa interna, nel contesto dell’attitudine degli organi giurisdizionali, v. sentenza 9 dicembre 2003, causa C-129/00, Commissione/Italia (Racc. pag. I-14637), in cui la Corte ha esposto le circostanze in presenza delle quali una prassi giurisdizionale nazionale può costituire un inadempimento degli obblighi incombenti ad uno Stato membro ai sensi dell’art. 226 CE.

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33 – V. le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed relative alla causa C-494/01, Commissione/Irlanda, citata supra alla nota 12, paragrafo 48, in cui afferma che: «[i]l fatto di limitare l’azione risolutiva a specifici casi di inadempimento significherebbe, in fin dei conti, lasciare intatte altre situazioni di inadempimento sino a quando queste non siano individuate e impugnate dalla Commissione mediante nuove cause di inadempimento (...). Nel frattempo, persiste una situazione contraria a quella auspicata dal provvedimento comunitario».

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34 – Ibidem, paragrafi 45 e 46.

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35 – Sentenza 1° marzo 1983, causa 301/81 (Racc. pag, 467), punto 6.

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36 – V., in tal senso, sentenza San Rocco, citata supra alla nota 16, punto 91.
 

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a cura di prof. Gian Antonio Benacchio e dott. Michele Cozzio